Richiedere gli atti relativi agli eventi di nascita, rilascio di relativi certificati ed estratti

Servizio attivo

Presso l'Ufficio dello Stato civile nel quale sono registrati, aggiornati e conservati nell'archivio di Stato Civile tutti gli atti formati nel Comune e/o relativi a soggetti ivi residenti relativa dalla nascita.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini.

Descrizione

Richiedere gli atti relativi agli eventi di nascita, rilascio di relativi certificati ed estratti, presso l'Ufficio dello Stato civile nel quale sono registrati, aggiornati e conservati nell'archivio di Stato Civile tutti gli atti formati nel Comune  e/o relativi a soggetti ivi residenti relativa dalla nascita, come  la nascita, il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, le adozioni, il cambiamento o la modifica del cognome e nome.

Presso lo sportello di Stato civile ci si rivolge per denunciare la nascita di un neonato, richiedere il riconoscimento di un figlio nato o nascituro sia in costanza di matrimonio che al di fuori di esso, registro di adozioni e trascizione o richiesta di cambio generalità.                                                     

Come fare

Denuncia di nascita

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo Stato Civile. Ciò comporterà  automaticamente la registrazione anagrafica nello stato di famiglia della madre-Va resa o al momento della nascita direttamente presso la struttura sanitaria o al Comune di nascita o di residenza.Per la denuncia di nascita al Comune presentare l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto. Per i figli nati all'interno del matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire:
alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.

Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Può essere effettuato in momenti diversi rispetto alla nascita.
Prima dellstazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile può avvenire in presenza della sola madre oppure di entrambi i genitori 
Al momento della nascita -Da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Dopo la nascita -  Può essere effettuato da uno solo oppure da entrambi i genitori.
Se il riconoscimento avviene da parte di un solo genitore, l'altro genitore potrà effettuarlo solo con l'assenso del genitore che l'aveva riconosciuto in precedenza
Figli maggiori di 14 anni - Il riconoscimento di una figlia/figlio maggiore di 14 anni non ha validità senza il suo consenso
il genitore che effettua il riconoscimento deve avere già compiuto a sua volta i 14 anni di età ed essere in possesso di un'autorizzazione del Tribunale a nascita- Il riconoscimento prima della nascita si effettua durante la gestazione.

Attribuzione del cognome 

I neo genitori italiani possono attribuire alla loro figlia/figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno – stabilendone l’ordine.
Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio può assumere il cognome del padre - anteponendolo,  aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre - oppure mantenere il solo cognome materno.
Per i minorenni decide il Tribunale ordinario su istanza di parte
per i maggiorenni decide la figlia o il figlio riconosciuto.
L’attribuzione del cognome a cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

Trascrizioni di  Adozioni                                                                                                           -Adozioni nazionali
Per l'adozione di minorenni:
Il Tribunale dei Minori competente per territorio trasmette le sentenze direttamente al Comune su richiesta delle persone adottanti, il Comune trascrive la sentenza, effettua le variazioni sull'atto di nascita, varia le generalità in anagrafe, se la persona adottata ha cittadinanza estera, il Comune riconosce la cittadinanza italiana.
Adozioni internazionali
Le adozioni internazionali sono consentite solo a persone che hanno cittadinanza italiana.
Se la persona adottata è minorenne:
il Tribunale dei Minori italiano effettua il riconoscimento della sentenza
le persone adottanti consegnano la sentenza al Comune di residenza dell'adottato, unitamente all'atto di nascita che verrà anch'esso trascritto
 se l'adozione è avvenuta all'estero, i cittadini genitori adottivi dovranno presentare al Comune il suo atto di nascita.
Se la persona adottata è maggiorenne, gli adottanti devono consegnare:
l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di adozione emessa all’estero.

Per accedere al servizio rivolgersi a:

Ufficio di stato civile
presso sede Comunale P.zza Repubblica 7 - piano terra ( ingresso prima porta a destra)
Tel. 02/96710
Indirizzo Mail: statocivile@comune.saronno.va.it
Indirizzo Pec: statocivile.saronno@secmail.it @secmail.it
Orari Ufficio:
da Lunedì a Venerdi  dalle 8.30 alle 12.30 

 

Cosa serve

Denuncia di nascita 

Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichiarante.
Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d’identità valida.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, occorre esibire il passaporto; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i naturale/i che all’atto del riconoscimento abbia/abbiano compiuto 16 anni (14 con autorizzazione del Tribunale).

Adozioni

Il Tribunale emette sentenza di adozione e la invia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è registrato l'atto di nascita del bambino per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull'atto stesso - L'Ufficiale di Stato Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica dei dati anagrafici del minore: il cognome del padre, indicazione maternità e paternità, eventuale nuovo nome deciso dal Tribunale.

Cosa si ottiene

Denuncia di nascita: l'iscrizione in anagrafe del nuovo nato e la redazione degli atti di stato civile per la relativa registrazione.
Riconoscimento un atto di riconoscimento del proprio figlio: riconoscimento dei diritti derivanti dall'adozione.
 

Tempi e scadenze

Denuncia di nascita

Il o i genitori devono effettuare la registrazione:entro 10 giorni dalla nascita, se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza; entro 3 giorni dalla nascita, se viene resa presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita che privvede alla comunicazione in comune
Ricososcimento

Per appuntamento, in base all'agenda corrente degli appuntamenti.

Adozione

Dettate dalla legge
 

Costi

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Nucleo Demografici

Piazza della Repubblica, 7, 21047 Saronno VA, Italia - (Piano Terra)

Telefono: 0296710302
Telefono: 0296710353
Telefono: 0296710348
Telefono: 0296710283
Telefono: 0296710336
Telefono: 0296710327
Telefono: 0296710326
Telefono: 0296710368
Telefono: 0296710281
Telefono: 0296710306
Telefono: 0296710304
Telefono: 0296710303
E-mail (per le certificazioni e CIE): sportelloanagrafe@comune.saronno.va.it
E-mail (per il trasferimento di residenza): anagrafe@comune.saronno.va.it
E-mail (per nascite, cittadinanze e matrimoni): statocivile@comune.saronno.va.it
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Pagina aggiornata il 30/12/2024