Denuncia di nascita
Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo Stato Civile. Ciò comporterà automaticamente la registrazione anagrafica nello stato di famiglia della madre-Va resa o al momento della nascita direttamente presso la struttura sanitaria o al Comune di nascita o di residenza.Per la denuncia di nascita al Comune presentare l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto. Per i figli nati all'interno del matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire:
alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.
Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Può essere effettuato in momenti diversi rispetto alla nascita.
Prima dellstazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile può avvenire in presenza della sola madre oppure di entrambi i genitori
Al momento della nascita -Da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Dopo la nascita - Può essere effettuato da uno solo oppure da entrambi i genitori.
Se il riconoscimento avviene da parte di un solo genitore, l'altro genitore potrà effettuarlo solo con l'assenso del genitore che l'aveva riconosciuto in precedenza
Figli maggiori di 14 anni - Il riconoscimento di una figlia/figlio maggiore di 14 anni non ha validità senza il suo consenso
il genitore che effettua il riconoscimento deve avere già compiuto a sua volta i 14 anni di età ed essere in possesso di un'autorizzazione del Tribunale a nascita- Il riconoscimento prima della nascita si effettua durante la gestazione.
Attribuzione del cognome
I neo genitori italiani possono attribuire alla loro figlia/figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno – stabilendone l’ordine.
Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio può assumere il cognome del padre - anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre - oppure mantenere il solo cognome materno.
Per i minorenni decide il Tribunale ordinario su istanza di parte
per i maggiorenni decide la figlia o il figlio riconosciuto.
L’attribuzione del cognome a cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.
Trascrizioni di Adozioni -Adozioni nazionali
Per l'adozione di minorenni:
Il Tribunale dei Minori competente per territorio trasmette le sentenze direttamente al Comune su richiesta delle persone adottanti, il Comune trascrive la sentenza, effettua le variazioni sull'atto di nascita, varia le generalità in anagrafe, se la persona adottata ha cittadinanza estera, il Comune riconosce la cittadinanza italiana.
Adozioni internazionali
Le adozioni internazionali sono consentite solo a persone che hanno cittadinanza italiana.
Se la persona adottata è minorenne:
il Tribunale dei Minori italiano effettua il riconoscimento della sentenza
le persone adottanti consegnano la sentenza al Comune di residenza dell'adottato, unitamente all'atto di nascita che verrà anch'esso trascritto
se l'adozione è avvenuta all'estero, i cittadini genitori adottivi dovranno presentare al Comune il suo atto di nascita.
Se la persona adottata è maggiorenne, gli adottanti devono consegnare:
l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di adozione emessa all’estero.
Per accedere al servizio rivolgersi a:
Ufficio di stato civile
presso sede Comunale P.zza Repubblica 7 - piano terra ( ingresso prima porta a destra)
Tel. 02/96710
Indirizzo Mail: statocivile@comune.saronno.va.it
Indirizzo Pec: statocivile.saronno@secmail.it @secmail.it
Orari Ufficio:
da Lunedì a Venerdi dalle 8.30 alle 12.30