L'autocertificazione è la possibilità offerta al cittadino, che si rivolge ad un Ufficio Pubblico, di dichiarare direttamente alcuni dati personali in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative.
Le autocertificazioni sono di due tipi:
A) dichiarazioni sostitutive di certificazione;
B) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Punto A
Il cittadino può comprovare con la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa dall'interessato: la data e luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, ascendente, discendente.
Per tali autocertificazioni sono stati predisposti i seguenti moduli:
- Dichiarazione di nascita
- Dichiarazione di residenza
- Dichiarazione di cittadinanza
- Dichiarazione di godimento dei diritti politici
- Dichiarazione di stato civile
- Dichiarazione di stato di famiglia
- Dichiarazione di nascita del figlio
- Dichiarazione di morte
Si possono inoltre comprovare: la posizione nei confronti degli obblighi militari; le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; la situazione reddituale od economica; lo stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga; la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; di avere o non aver riportato condanne penali; la qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Per queste autocertificazioni l'utente deve utilizzare il modulo:
"Dichiarazione sostitutiva di certificazione".
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente telematicamente , oppure a mezzo posta.)
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
Nota bene
L'autocertificazione non può essere utilizzata per sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità e, di marchi e brevetti.
Punto B
Il cittadino può comprovare con la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà tutti quegli stati fatti o qualità non rientranti nella certificazione di cui al punto A, personali o relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza. Per questo tipo di dichiarazioni si utilizzano i moduli sotto elencati che è possibile scaricare:
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà con autenticazione
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà resa da più dichiaranti
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà resa da più dichiaranti con autenticazione
- Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà successione con autenticazione per PRIVATI
- Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà successione per PP.AA.
Ricorda
Le dichiarazioni sostitutive da rendere a organi della pubblica amministrazione o esercenti di pubblici servizi devono essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati enti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 da uno dei seguenti soggetti:
- dipendente addetto a ricevere la documentazione
- dipendente incaricato dal Sindaco
- notaio
- cancelliere
- segretario comunale.
L'autocertificazione deve essere fatta direttamente dall'interessato che sia persona maggiorenne con piena capacità giuridica. In caso di minore o incapace la dichiarazione potrà essere resa dal genitore, curatore o tutore. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni solo limitatamente ai casi di comprovare condizioni, stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati Italiani.
Tutte queste dichiarazioni hanno la stessa validità del certificato che sostituiscono e una volta rese il cittadino non deve fare più nulla, è come se avesse presentato i certificati originari.
I documenti trasmessi ad una Pubblica Amministrazione tramite fax od altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Attenzione
L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti fra il cittadino e una Pubblica Amministrazione, e nei rapporti fra i privati che vi consentano.
L'autocertificazione è utilizzabile sempre ed è un diritto. Il funzionario dell'Ufficio Pubblico che non ammette l'autocertificazione, quando ci sono tutti i presupposti per accoglierla, incorre in violazione dei doveri d'ufficio.
L'Amministrazione pubblica può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dal codice penale.
Impedimento di sottoscrizione della dichiarazione
Chi non sa o non può firmare rende la sua dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale che ne attesta l'identità e l'impedimento a sottoscrivere.
Altresì chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, può essere sostituito nella dichiarazione dal coniuge o dai figli o parenti sino al terzo grado.
Costi
L'autenticazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, salvo gli usi in cui è prevista l'esenzione.